Attenzione alla normativa IVA: l’inversione contabile non si applica sempre agli impianti agrivoltaici. Tutto dipende dalla connessione con un edificio.
L’installazione di un impianto agrivoltaico non garantisce automaticamente l’accesso al meccanismo del reverse charge (inversione contabile) per l’IVA. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 156 del 16 giugno 2025: il reverse charge può essere applicato solo quando l’impianto è strutturalmente e funzionalmente connesso a un edificio.
Quando si applica l’inversione contabile
L’articolo 17 del DPR 633/1972 stabilisce che il reverse charge è previsto per interventi su “edifici” — come installazioni, demolizioni o completamenti — ma non per impianti su terreni agricoli, anche se si tratta di impianti agrivoltaici avanzati.
Un esempio in cui l’inversione contabile è applicabile?
Un impianto fotovoltaico installato sul tetto di una serra registrata al catasto come edificio.
Quando NON si applica
- Impianti installati direttamente sul terreno agricolo, anche se rialzati (es. pannelli a 3 metri dal suolo)
- Impianti non integrati in strutture edilizie accatastate
In questi casi, l’installazione segue il regime IVA ordinario.
Che cos’è un impianto agrivoltaico “avanzato”?
Secondo le linee guida ministeriali del 2022, si tratta di sistemi che integrano produzione agricola ed elettrica, grazie a soluzioni tecnologiche che valorizzano entrambe le attività, garantendo la continuità agricola. Tuttavia, questa definizione non è sufficiente, ai fini IVA, per rientrare nel reverse charge: ciò che conta è la presenza di un edificio.
Cosa deve fare il contribuente?
Spetta all’azienda agricola o al titolare dell’impianto verificare attentamente le caratteristiche tecniche e catastali dell’installazione. Solo in presenza di un collegamento diretto e strutturale con un edificio si potrà beneficiare dell’inversione contabile.

